Anatocismo Bancario
La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 Novembre 2004 n .21095, ha decretato l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per i periodi pregressi; oggi la pratica risulta possibile ma solo per effetto di una variazione del contenuto dell’articolo 120 del Testo Unico Bancario. Una regolamentazione normativa infatti prevede dal 2000 analoga cadenza anche per gli interessi creditori.
L’anatocismo Bancario riguarda quindi il passato quando ai Clienti che utilizzavano lo scoperto di C/C e le anticipazioni in C/C la Banca applicava l’addebito trimestrale degli interessi, mentre riconosceva annualmente gli interessi creditori .
Va ricordato che l’articolo 1283 c.c. prevede che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno da sei mesi.
In passato la Corte aveva prodotto altre sentenze in merito (n. 2374 del 16 Marzo 1999 e n. 3096 del 30 Marzo1999), ma con il recente pronunciamento ha affermato il principio che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non trova alcun fondamento giuridico, nemmeno per il periodo temporale dal 1981 al 1998 .
Per sanare la questione era intervenuto il D.L. 342/1999 , che concludeva come gli usi contrattuali Bancari – i quali prevedevano appunto la capitalizzazione trimestrale degli interessi – potevano rivestire la natura di “usi normativi” di cui agli art. 1 e 8 delle disposizioni preliminari del Codice Civile .
Con l’ultima sentenza la Corte afferma invece che tali procedimenti possano assumere solo il valore di “usi negoziali” e quindi non possano essere considerati di deroga al principio generale richiesto dall’art. 1283 c.c. , facendo così decadere la norma che avrebbe dovuto congelare i rapporti passati.
Alla luce di quanto detto, tutti i Clienti che hanno subito tale situazione di svantaggio possono fare istanza agli Istituti di Credito per richiedere la restituzione degli interessi illegali (termine di decadenza decennale), che vale anche come interruzione dei termini di prescrizione .
Precisiamo che il rimborso non è automatico e se la Banca non accetta occorre adire le vie legali (per richieste entro € 2.500 il ricorso va presentato al Giudice di Pace ed in tal caso la procedura è veloce ) .
Occorre valutare opportunamente l’interesse ad agire, invece, per richieste di importo superiore, in quanto generalmente una causa in tribunale può durare mediamente 4-5 anni ed avere un costo presunto di circa € 4 / 5.000.




