Regione Lazio, Legge 949/52 - Artigiani
Beneficiari
Imprese artigiane, consorzi e società consortili costituiti, anche in forma di cooperativa, esclusivamente fra imprese artigiane, o anche misti. I consorzi e le cooperative devono essere iscritti alla Sezione Speciale dell’Albo Artigiani.
Finalità
L’agevolazione presa in esame è finalizzata ad alleggerire gli oneri che le imprese artigiane devono sostenere per accedere al credito e facilitare di conseguenza gli investimenti produttivi.
Iniziative ammissibili
Sono agevolabili dall’Artigiancassa i finanziamenti destinati a:
- acquisto/costruzione/ampliamento/ammodernamento di laboratori artigiani;
- acquisto di macchine, attrezzi e autoveicoli nuovi oppure usati, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico, per le innovazioni tecnologiche e l’aumento del grado di competitività delle imprese;
- formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Nel caso di acquisto di beni usati deve essere prodotta una dichiarazione del venditore attestante l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario e una dichiarazione di un perito iscritto all’Albo professionale che attesti che:
a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell’azienda e sono conformi alle norme standard pertinenti.
Decorrenza degli investimenti
Sono finanziabili le spese sostenute nei sei mesi precedenti alla data della domanda, estendibili a 12 nel caso di investimenti destinati a locali (impianto, ampliamento e ammodernamento).
Agevolazioni
L’agevolazione consiste nella concessione di contributi in abbattimento degli interessi pagati su finanziamenti ottenuti direttamente dall’impresa artigiana e può coprire fino al 100% degli investimenti ammessi.
Qualunque sia l’importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in 500.000 Euro.
Nel caso d’impresa costituita in forma cooperativa, l’importo massimo ammissibile al contributo interessi è fissato in 100.000 Euro per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell’impresa.
L’importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi per i consorzi e le società consortili di cui all’art. 6 della legge n. 443/85 si determina moltiplicando l’importo indicato nel precedente comma per il numero delle imprese artigiane consorziate.
A tali importi si aggiunge l’ulteriore quota di un terzo dei citati limiti destinata alla formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti.
Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 10.000 Euro.
Tasso d’interesse e durata dell’agevolazione
Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari:
a) al 70% del tasso di riferimento, per investimenti in impianti ed attrezzature destinati all’innovazione tecnologica e all’aumento del grado di competitività delle imprese nonché alla tutela dell’ambiente;
b) al 50% del tasso di riferimento, per investimenti aventi destinazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) ove effettuati nell’intero territorio regionale da imprese costituite da giovani (18-35 anni) ovvero dalle imprese femminili ai sensi della legge n. 215/92;
c) all’45% del tasso di riferimento, per gli investimenti effettuati nelle Aree Obiettivo 2 del Regolamento CE 1260/99 comprese quelle ammissibili agli aiuti a finalità regionale ex art. 87.3.c del Trattato CE e per le Aree ammesse al regime transitorio;
d) al 35% del tasso di riferimento, per investimenti effettuati nelle rimanenti Aree.
A prescindere dalla durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:
- dieci anni per i finanziamenti destinati all’impianto, ampliamento ed ammodernamento del laboratorio;
- cinque anni per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchine ed attrezzature, formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.
Nell’ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell’ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.
Per le imprese di nuova costituzione iscritte all’Albo Imprese Artigiane da non oltre un anno, la durata massima del contributo in conto interessi è elevata a 15 anni per gli impianti e a 8 anni per macchinari e scorte.
Modalità di erogazione
Il contributo è determinato, sull’importo del finanziamento ammesso all’agevolazione, quale quota parte degli interessi pagati su finanziamenti ottenuti direttamente dall’impresa artigiana.
La misura del contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario “de minimis”.
Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento e viene erogato, a scelta dell’impresa, in unica soluzione direttamente all’impresa, entro 60 giorni dalla delibera di concessione oppure ripartito in più quote, sulla base delle rate di ammortamento pagate, per il tramite della Banca che provvede al relativo accredito all’impresa entro trenta giorni dalla ricezione.
Procedure
La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall’impresa artigiana e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza e deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale dell’Artigiancassa – Ufficio Regionale per il Lazio - entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo.
Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.
Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima.
Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane corredato dell’apposita “dicitura antimafia” oppure l’impresa può presentare una dichiarazione sostitutiva.
La disposizione di cui sopra non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.




