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Bandi 2010 attuativi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2009

  1. Industrializzazione - Interventi in favore di investimenti finalizzati all’industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale.
    Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 100.000.000,00 (centomilioni/00 di Euro) a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007- 2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori delle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, nell’ambito dell’obiettivo Convergenza.
  2. Investimenti energetici - Programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate e all’applicazione di tecnologie innovative nell’ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con particolare attenzione allo sviluppo delle relative filiere produttive. Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 300.000.000,00 (trecentomilioni/00 di Euro) a valere sul POI “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia).
  3. Innovazione - Investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale. Le risorse disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 100.000.000,00 (centomilioni/00 di Euro) a valere sul PON Ricerca e Competitività 2007- 2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori delle Regioni obiettivo Convergenza.

 

Soggetto Gestore
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati all’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.

 

Soggetti beneficiari
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
  • non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Programmi ammissibili
Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00 euro) e non sia superiore a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00 di euro). I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 36 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 30 giugno 2015.

Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie:

  1. realizzazione di nuove unità produttive;
  2. ampliamento di unità produttive esistenti;
  3. diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;
  4. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente.

Spese ammissibili
Le spese ammissibili debbono riferirsi all’acquisto e alla realizzazione, anche nella forma di locazione finanziaria, di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Dette spese riguardano:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni; le relative spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile del programma;
  • opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell’importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d’investimento. A tale riguardo, la superficie destinata ad uffici può essere ritenuta ammissibile nella misura di 25 mq per addetto;
  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
  • programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile.

Le predette spese ammissibili, qualora non riferite ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzate. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d’investimento, ai sensi dell’articolo 26 del GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun programma d’investimento. Nel caso in cui l’acquisizione delle immobilizzazioni avvenga attraverso la locazione finanziaria, la spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati entro il termine di ultimazione del programma e al netto degli interessi.
Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi.
Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA. Ai fini dell’ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.
La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto “contratto chiavi in mano”, fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti “chiavi in mano” devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipo logicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili.

Forma e intensità delle agevolazioni
Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili, a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto Gestore, ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.
Ad integrazione del finanziamento agevolato, è riconosciuto un contributo nella misura necessaria al raggiungimento dell’intensità massima espressa in equivalente sovvenzione lordo.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.

Presentazione delle domande
Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa a “sportello”.Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. La domanda di agevolazioni può essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino al duecentodecimo giorno dalla medesima data.
La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda, deve essere presentata, pena l'invalidità, unitamente agli allegati previsti entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della domanda, a mezzo raccomandata A/R, al Soggetto Gestore. Quale data di presentazione della domanda si assume la predetta data di trasmissione elettronica.

Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni Il Soggetto Gestore, effettua l’istruttoria delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’attività istruttoria è preliminarmente finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto. Il Soggetto Gestore, verificata la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazioni, comunica al Ministero, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, l’ambito di intervento del programma di investimenti proposto. Il Ministero, sulla base della predetta comunicazione, verifica la rispondenza del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazioni alle finalità degli interventi di cui al presente decreto.L’attività istruttoria riguarda:

  • la solidità patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente;
  • la validità tecnica del programma, con particolare riguardo alle caratteristiche dei risultati della ricerca o dello sviluppo sperimentale che si intende industrializzare, agli obiettivi tecnico-produttivi di industrializzazione, ai tempi previsti di realizzazione, all’impatto economico e occupazionale del programma nonché alle ricadute dello stesso sul mercato di riferimento e ai suoi effetti sulla capacità competitiva dell’impresa richiedente;
  • il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni;
  • l’ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia minima e massima ammissibile

Erogazione delle agevolazioni L’erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto Gestore alle imprese dovrà avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti funzionali di investimenti ciascuno non inferiore al 20% delle spese ammissibili complessive. L’istruttoria del Soggetto Gestore si conclude, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa, con un giudizio motivato, positivo o negativo, tenuto altresì conto della verifica di rispondenza del programma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.